Cass. civ., sez. II, ord., 02 maggio 2025 n. 11572


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FALASCHI Milena – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Cons. Rel.

Dott. PAPA Patrizia – Consigliere

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace di Fano con ordinanza del 26.03.2024 nella causa iscritta al N. RG 830/2023 nel procedimento promosso da:

A.A.;

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, COMUNE DI MASSA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.A. aveva avanzato opposizione all’esecuzione davanti al Giudice di pace di Sant’Anastasia avverso intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate di Pesaro e Urbino, recante l’importo complessivo di Euro 162,13, afferente alla contestazione di una violazione del codice della strada elevata dalla Polizia municipale del Comune di Massa, eccependo la prescrizione del credito per decorrenza del termine quinquennale, nonché l’omessa rituale notifica dei verbali e della cartella, il mancato invio della cartella nei due anni dalla consegna del ruolo, nullità della cartella per essere stato il ruolo formato in violazione dell’art. 27 L. n. 689/1981 e perché mancante dell’indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.

L’adito Giudice si era dichiarato incompetente per territorio, declinando la competenza in favore del Giudice di pace di Fano.

Colà il processo è stato riassunto.

Il giudice della riassunzione, poiché con l’opposizione era stata contestata la mancata notificazione dell’atto presupposto, attinente a violazioni del codice della strada e che, pertanto, la competenza si apparteneva al Giudice di pace di Massa, propone regolamento d’ufficio avverso l’ordinanza con il quale il Giudice di pace di Sant’Anastasia lo aveva investito della competenza.

Il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Carmelo Celentano, ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Massa.

Il Collegio reputa doversi assegnare prevalenza alla dominante natura della richiesta di giustizia avanzata dall’opponente, consistente nell’opposizione all’esecuzione, cui consegue la competenza del Giudice di pace del luogo di essa, cioè di quello di Sant’Anastasia.

Si intende, invero, dare continuità all’orientamento di questa Corte, secondo il quale l’opposizione a cartella esattoriale diretta a far valere la tardività della notifica del verbale di contestazione di sanzione amministrativa non ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela ma di opposizione all’esecuzione volta a contrastare la legittimità dell’iscrizione a ruolo, sicché il giudice territorialmente competente va individuato ai sensi degli artt. 27 e 480 c.p.c. (Cass. n. 19579, 30/09/2015, Rv. 636746 – 01; conf. Cass. n. 8704/2011).

Orientamento che, peraltro, assicura la complessiva trattazione davanti al giudice di prossimità (luogo dell’esecuzione), cioè quello davanti al quale dovranno essere discusse le vicende attinenti alla validità del titolo.

La contestata validità del titolo esecutivo costituisce indubbiamente accertamento prioritario e prevalente sulle subordinate censure d’altra natura.

Pur vero che la competenza per territorio a conoscere dell’opposizione al verbale di accertamento dell’infrazione ha natura inderogabile, ai sensi dell’art. 204-bis del cod. strada (cfr., fra le tante, Cass. nn. 36968/2021 e 2657/2012), tuttavia, nel caso al vaglio non viene in discussione l’accertamento dell’infrazione, bensì la validità estrinseca del titolo.

Si è avuto modo di chiarire che in caso di opposizione “recuperatoria” avverso la cartella esattoriale fondata sull’omessa o invalida notifica dell’ordinanza ingiunzione, emessa in esito a ricorso gerarchico avverso verbale di accertamento per infrazione al codice della strada, il ricorrente ha l’onere di dedurre, non soltanto la mancanza o l’invalidità della notificazione dell’ordinanza, atto presupposto sui cui si basa la cartella, ma anche i vizi che attengono al merito della pretesa sanzionatoria, dalla cui omessa deduzione consegue l’inammissibilità dell’opposizione (Sez. 3, n. 3318, 10/02/2021, Rv. 660524 – 01).

La natura “recuperatoria” dell’opposizione, pertanto, non costituisce affatto caratteristica, per così dire, naturale della contestazione del titolo per vizi formali ed estrinseci, bensì una evenienza che deve essere concretamente prospettata. Prospettazione che qui non consta.

Ne consegue che va dichiarata la competenza del Giudice di pace di Sant’Anastasia, dinanzi al quale rimette le parti, con termine di giorni sessanta per la riassunzione, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Sant’Anastasia, davanti al quale rimette le parti con termine di sessanta giorni per la riassunzione, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile del 12 novembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2025.


COMMENTO REDAZIONALE – L’opposizione a cartella esattoriale, che sia diretta a far valere la tardività della notifica del verbale di contestazione di sanzione amministrativa, non ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela (art. 7 D.lgs. 150/2011), bensì di opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) volta a contrastare la legittimità dell’iscrizione a ruolo, sicché il giudice territorialmente competente deve essere individuato ai sensi degli artt. 27 e 480 c.p.c.

Nel caso di specie, viene quindi affermata la competenza territoriale del Giudice di pace di Sant’Anastasia, individuato ex artt. 27 e 480 c.p.c. in base al luogo di notificazione della cartella di pagamento, mentre risulta irrilevante la circostanza che quest’ultima fosse stata emessa per un credito derivante da una sanzione amministrativa per contravvenzione stradale elevata dalla Polizia Municipale del Comune di Massa.

La competenza del Giudice di Pace di Massa viene esclusa, in quanto la natura “recuperatoria” dell’opposizione (art. 7 D.lgs. 150/2011) non rappresenta una caratteristica “naturale” dell’opposizione e, nel caso di specie, non risultava anzi in alcun modo prospettata. Al contrario, la contestata validità del titolo esecutivo costituiva un accertamento prioritario e logicamente prevalente rispetto alle censure di diversa natura, tutte formulate in via meramente subordinata.

Il principio ribadito dall’ordinanza in commento appare infine idoneo ad assicurare la complessiva trattazione del giudizio davanti al cd. “giudice di prossimità” (ossia dinanzi al giudice del luogo dell’esecuzione), dinanzi al quale dovranno essere discusse tutte le vicende attinenti alla validità del titolo esecutivo azionato.