Cass. civ., sez. VI-5, ord., 10.01.2020 n. 312


Svolgimento del processo

La Commissione tributaria provinciale di Caserta, con sentenza n. 3901/16, sez 5, accoglieva il ricorso proposto dalla D. C. srl avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) relativo ad ires, iva ed irap 2009.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Campania che, con sentenza 85/2018, dichiarava inammissibile l’impugnazione poiché non risultava depositata la raccomandata di spedizione a mezzo posta dell’atto di appello e, inoltre non vi era certezza della regolarità dell’appello in ordine all’indirizzo del destinatario ed alla firma dell’agente postale.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi.

La società contribuente non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate che la leggibilità o meno della firma dell’agente postale non è rilevante ai fini della regolarità della notifica.

Con il secondo motivo deduce che l’indicazione del procuratore cui è stato notificato l’atto non rileva posto che è certificato che lo stesso è stato notificato a mani del destinatario. Assume inoltre che la raccomandata era stata depositata in data 27.1.17 e che il 18.1.17 fu depositata copia della spedizione a S.E. e copia della relata di notifica.

Il primo motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire in proposito che non sussiste violazione della L. 20 novembre 1982 n. 890, art. 7, correlato all’art. 160 c.p.c., se l’avviso di ricevimento della notifica di un atto giudiziario a mezzo posta è sottoscritto con sigla, anziché con firma per esteso, dall’agente postale, perché l’identificabilità – normalmente difficile attraverso la sigla, di solito non facilmente leggibile – di chi esegue le formalità richieste dalla norma, è irrilevante, salvo che il destinatario dell’atto dimostri, vincendo la presunzione contraria, l’assenza della necessaria qualifica del notificante (Cass. 2327/98; Cass. 3737/04).

Il secondo motivo è parimenti fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che nel caso in cui la notificazione dell’avviso di accertamento abbia avuto luogo ai sensi dell’art. 139 c.p.c., l’obbligo, posto a carico del messo finanziario, di ricercare il destinatario presso il luogo indicato come sua residenza o sede del suo ufficio o della sua/ azienda nell’intestazione del provvedimento fa presumere ragionevolmente che la notifica sia stata effettuata proprio nel predetto luogo, la cui mancata o incompleta indicazione nella relata di notifica non ne comporta di per sé la nullità, potendo quest’ultima derivare soltanto dall’esecuzione della notifica in un luogo diverso da quelli indicati dalla legge, e dalla prova che in proposito sia fornita dall’interessato al fine di superare la predetta presunzione.(Cass. 1550/07). Nel caso poi di un accertamento tributario, è stato affermato che è valida la notificazione dell’atto impositivo eseguita dall’ufficiale giudiziario o da altro soggetto abilitato mediante consegna dell’atto a mani proprie del destinatario, ovunque rinvenuto, anche in luogo diverso dal suo domicilio fiscale o dalla sua residenza anagrafica. (Cass. 8039/17; Cass. 10434/11).

Parimenti fondata è la censura al ritenuto mancato deposito della raccomandata di spedizione.

Nel caso di specie trova applicazione il principio affermato dalle SSUU di questa Corte in base al quale nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione) (Cass. SU 13452/17).

La sentenza citata ha ulteriormente chiarito che, nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza) (Cass. SU 13452/17).

Invero risulta dalla documentazione allegata al presente ricorso nonché dagli atti – cui questa Corte, trattandosi di questione processuale, ha accesso – che l’atto di appello è stato spedito con raccomandata il 10.1.17 e notificato il 13.1.17,come risulta dalla data apposta sull’avviso di ricevimento sottoscritto dall’ufficiale postale e dalla presenza del timbro postale, mentre il deposito dell’appello e dell’avviso di ricevimento è stato effettuato in data 27.1.17, come da attestazione della segreteria della CTR Campania.

Deve dunque dedursi che la costituzione in giudizio è avvenuta regolarmente nel termine di trenta giorni. Parimenti deve dirsi per la notifica dell’appello tenuto conto che la sentenza di primo grado è stata depositata il 14.6.16.

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Campania in diversa composizione per nuovo giudizio nonché per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Calabria in diversa composizione per nuovo giudizio nonché per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 10 gennaio 2020


 

COMMENTO

La Corte di Cassazione riforma la pronuncia di secondo grado, che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ribadendo il principio per cui è valida la notifica a mezzo posta di un atto giudiziario (nella specie: atto di appello), anche se l’avviso di ricevimento è sottoscritto con sigla, anziché con firma per esteso, dall’agente postale. Non è infatti rilevante l’identificabilità di chi ha compiuto la formalità, salvo che il destinatario dell’atto dimostri, vincendo la presunzione contraria, l’assenza della necessaria qualifica del notificante (si vedano, nello stesso senso, Cass. civ., sez. III, 03.03.1998 n. 2327 e  Cass. civ., sez. I, 25.02.2004 n. 3737).

Viene parimenti ritenuta infondata la censura relativa al mancato deposito, da parte dell’appellante, della ricevuta di spedizione dell’atto di appello, in quanto, dal timbro datario apposto sull’avviso di ricevimento, risultava che l’impugnazione fosse stata spedita a mezzo posta in data 10.01.2017, a fronte di una sentenza di primo grado depositata il 14.06.2016 (e, dunque, tempestivamente rispetto al termine semestrale, maggiorato della cd. “sospensione feriale”). Dal medesimo avviso di ricevimento risultava altresì che l’atto di appello fosse stato ricevuto dalla parte appellata in data 13.01.2017, con conseguente tempestività del successivo deposito, avvenuto in data 27.01.2017.

Sul punto, l’ordinanza in commento fa dunque piena applicazione del principio, statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui nel processo tributario il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non già dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, bensì dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione (Cass. civ., Sezioni Unite, 29.05.2017 n. 13452).

La medesima pronuncia ha altresì stabilito che non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione.

Diversamente, in mancanza di una stampigliatura meccanografica o di un timbro datario, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza).