Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, sez. V, 09.09.2019 n. 483
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso iscritto al n. 285/2012 del registro della Commissione, la signora M.L.C. propone appello avverso la sentenza n. 207/06/2011 del 1 luglio – 28 settembre 2011 della CTP di Cagliari.
La sentenza impugnata ha dichiarato in parte il difetto di giurisdizione, in parte ha respinto il ricorso della contribuente, estromettendo dal giudizio l’Agenzia delle Entrate. La signora C. aveva impugnato avviso di iscrizione ipotecari notificato da Equitalia Sardegna SpA esattore.
La CTP ha ritenuto di poter conoscere della causa solamente per quanto riguarda la pretesa tributaria, mancando di potere giusdicente su sanzioni della Direzione Provinciale del Lavoro; l’Agenzia delle Entrate è stata estromessa dal giudizio perché lo stesso ha per oggetto esclusivamente un atto della concessionaria della riscossione. Nel merito, la CTP ha ritenuto l’infondatezza della pretesa.
L’appellante C. non esplicita i motivi per cui la sentenza sarebbe da riformare e ripropone le argomentazioni già esposte in primo grado sulla notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all’avviso di iscrizione ipotecaria e l’illegittimità dell’atto impugnato perché privo del requisiti minimi di trasparenza. In primo grado, l’appellante aveva dedotto anche la violazione dell’art. 50 e dell’art. 76 del D.P.R. n. 602 del 1973. Infine, nell’atto impugnato mancherebbe l’indicazione delle modalità e del termini per la sua impugnazione.
Conclusivamente, l’appellante chiede, previa sospensione cautelare, l’accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza impugnata e che la CTR dichiari l’illegittimità dell’iscrizione di ipoteca, con conseguente cancellazione dell’iscrizione a cura e spese di Equitalia; accertata la mancata notifica delle cartelle e di ogni altra richiesta di pagamento, la CTR dovrebbe dichiarare che nessuna somma è dovuta.
In via subordinata, accertare le somme effettivamente dovute.
Con condanna di Equitalia ex art. 96 c.p.c. per i danni e con vittoria di spese e onorari del doppio grado.
Si è costituita con memoria Equitalia che eccepita l’avvenuta notifica delle cartelle sottese all’iscrizione ipotecaria, prende posizione sui motivi dell’appello, di cui chiede il rigetto perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese del giudizio.
Si è costituita anche l’Agenzia delle Entrate che insiste nell’affermazione della carenza di legittimazione passiva e chiede di essere estromessa dal giudizio nel mentre contesta i motivi d’appello di cui chiede, comunque, che sia respinto, con vittoria di spese e onorari.
La Commissione ritiene l’appello non meritevole di accoglimento.
L’appello dovrebbe essere dichiarato inammissibile perché non indica quali punti della sentenza intenda impugnare e perché, ma la Commissione ritiene di poter dedurre dall’atto i motivi d’appello e, peraltro, essi sono inconsistenti e infondati.
La CTP ha fatto buon governo delle norme e ha, sinteticamente, esplicitato le ragioni del rigetto del ricorso che questa Commissione condivide.
Infatti, non sussiste la violazione dell’articolo 76 (recte: 77) del D.P.R. n. 602 del 1973 che prevede l’iscrizione ipotecaria.
E’ pur vero che a tale articolo è stato aggiunto un comma 2-bis secondo il quale l’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca, ma tale norma stata inserita con il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (art. 7, comma 2) e, pertanto, non è applicabile alla fattispecie.
In ogni caso l’avviso deve essere notificato quando si procede ad esecuzione (art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973), ma l’iscrizione ipotecaria non è atto di esecuzione Cass., sent. n. 23875 del 2015, ma atto con cui si realizza la garanzia del credito per cui, eventualmente, si procederà ad esecuzione.
Quanto alla mancata indicazione delle modalità attraverso le quali ricorrere avverso l’avviso di cui si tratta, la questione è superata dall’impugnazione fatta.
Infine, sulla notifica delle cartelle esattoriali, l’appellante insiste come in primo grado, ma nulla dice sulla motivazione, sul punto, della sentenza di primo grado e, pertanto, la stessa deve essere confermata anche sul punto.
Deve essere confermata l’estromissione dal giudizio dell’Agenzia delle Entrate che manca di legittimazione passiva in relazione ad un atto del concessionario, per quanto correttamente affermato dal primo Giudice.
Per quanto esposto l’appello deve essere respinto con l’effetto della integrale conferma della sentenza impugnata e la conferma del provvedimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione tributaria regionale della Sardegna – Quinta Sezione – definitivamente pronunciando, respinge l’appello della signora C. e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata; estromette dal giudizio l’Agenzia delle Entrate.
Condanna l’appellante a rifondere le spese di giudizio, che liquida in Euro 700,00 a favore dell’Agenzia delle Entrate e in Euro 700,00 a favore di Equitalia, oggi Agenzia Entrate Riscossione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 8 novembre 2018.
COMMENTO
La pronuncia in commento censura l’appello proposto dalla contribuente per generica indicazione dei punti della sentenza di primo grado appellata, ma ritiene comunque possibile dedurre i motivi di appello dal tenore complessivo di tale atto. Sul punto, la pronuncia si conforma al generale indirizzo giurisprudenziale, secondo cui, nel processo tributario, la sanzione dell’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, D.lgs. 546/1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di una disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia e dovendosi quindi consentire l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado (Cass. civ., sez. V, 15.01.2019 n. 707). Stante il carattere devolutivo pieno dell’appello, volto ad ottenere il riesame della causa nel merito, l’onere di impugnazione specifica non impone infatti all’appellante di porre a sostegno dell’impugnazione argomenti giuridici nuovi rispetto a quelli già respinti dal giudice di primo grado, specie laddove le questioni, che formano oggetto del giudizio, siano di mero diritto (Cass. civ., sez. V, ord., 19.12.2018 n. 32838). In applicazione di tali principi, la riproposizione, a supporto dell’appello, delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) o della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica di cui all’art. 53 D.lgs. 546/1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e comunque quando dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili in maniera anche implicita, purché univoca (Cass. civ., sez. VI-5, ord., 23.11.2018 n. 30525 e Cass. civ., sez. V, 20.12.2018 n. 32954). In senso analogo si vedano anche Cass. civ., sez. V, ord., 23.01.2019 n. 1827; Cass. civ., sez. VI-5, ord., 28.02.2019 n. 5864 e Cass. civ., sez. V, 10.05.2019 n. 12485.
Nel merito, tuttavia, l’appello del contribuente viene respinto. In particolare, non trova accoglimento la censura di nullità dell’iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR 602/1973, per non essere la stessa stata preceduta né da intimazione di pagamento o “avviso di mora” di cui all’art. 50, comma 2, del predetto Decreto, né dalla comunicazione preventiva di cui all’art. 77, comma 2-bis, DPR 602/1973.
Sotto il primo aspetto, la pronuncia in commento si uniforma all’indirizzo di legittimità secondo cui l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR 602/1973 non costituisce un atto dell’espropriazione forzata, ma anzi va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, e può pertanto essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, comma 2, DPR 602/1973, la quale è prescritta solo per il caso in cui l’espropriazione forzata debba essere iniziata ad oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento (si vedano, ex multis, Cass. civ., SS.UU., 18.09.2014 n. 19667 e n. 19668; Cass. civ., sez.VI-5, 23.11.2015 n. 23875; Cass. civ., sez.VI-5, 04.12.2015 n. 24794; Cass. civ., sez.VI-5, ord., 12.02.2016 n. 2879; Cass. civ., sez.V, 22.02.2017 n. 4591; Cass. civ., sez.VI-5, ord., 23.03.2017 n. 7597; Cass. civ., sez. V, ord., 11.10.2018 n. 25258).
Sotto il secondo profilo, la pronuncia in commento ritiene invece che l’obbligo di invio al contribuente di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, introdotto dal comma 2-bis dell’art. 77 DPR 602/1973, sia inapplicabile ratione temporis, in quanto il predetto comma 2-bis è stato aggiunto unicamente dall’art. 7, comma 2, lettera u-bis), D.L. 13.05.2011 n. 70, convertito con modificazioni in Legge 12.07.2011 n. 106, mentre l’ipoteca controversa era stata iscritta anteriormente all’introduzione di tale modifica normativa.
Sotto tale aspetto, la pronuncia in commento si discosta quindi nettamente dal predetto indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’art. 77, comma 2-bis, DPR 602/1973 si è limitato ad esplicitare in una norma positiva un principio fondamentale, già immanente nell’ordinamento tributario. Conseguentemente, anche prima dell’introduzione di tale norma, sussisteva comunque l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di attivare un “contraddittorio endoprocedimentale”, ogni volta in cui dovesse adottare un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente, quale l’iscrizione ipotecaria (si vedano, ex multis, Cass. civ., SS.UU., 18.09.2014 n. 19667 e n. 19668; Cass. civ., sez.VI-5, 23.11.2015 n. 23875 e Cass. civ., sez. V, ord., 04.04.2018 n. 8324).
Pertanto, in base al predetto consolidato orientamento giurisprudenziale, la mancanza della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria determina la nullità anche delle ipoteche antecedenti all’entrata in vigore del comma 2-bis dell’art. 77 DPR 602/1973.
Addirittura, secondo l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità ormai assolutamente prevalente, la censura relativa all’omessa notifica di intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, DPR 602/1973 può essere convertita d’ufficio in quella di mancato invio della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e conseguente omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia (Cass. civ., sez.VI-5, 23.11.2015 n. 23875 e Cass. civ., sez. III, 09.05.2019 n. 12237).
La pronuncia in commento si discosta quindi dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, nella parte in cui ritiene non applicabile ratione temporis l’obbligo di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale mediante invio di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Dott.ssa Cecilia Domenichini
Unicusano-Roma