Cass.civ., sez.V, ord. 27 febbraio 2024, n.5143


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta da:

Dott. SORRENTINO Federico -Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo -Relatore

Dott. DI PISA Fabio -Consigliere

Dott. BILLI Stefania -Consigliere

Dott. PICARDI Francesca -Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26182/2019 R.G. proposto da:

A.A., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati … (omissis), … (omissis)                                                                                                                                                    – ricorrente –

contro

COMUNE LAVAGNO, elettivamente domiciliato in …, presso lo studio dell’avvocato …(via …) rappresentato e difeso ………..– intimato –

avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST.

365/2019 depositata il 13/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI.

Svolgimento del processo

  1. La Commissione tributaria regionale del Veneto (sezione distaccata di Verona) con la sentenza in epigrafe indicata ha rigettato l’appello del contribuente contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Verona che aveva respinto il suo ricorso avverso due avvisi di accertamento in rettifica del valore dichiarato e dei versamenti effettuati per ICI, per un’area edificabile nel Comune di Lavagno, per gli anni 2010 e 2011 (per Euro 1.079 ed Euro 1.069,00). Ricorre in cassazione il contribuente con tre motivi di ricorso, con la richiesta di cassazione della sentenza impugnata.
  2. Resiste con controricorso il comune di Lavagno con richiesta di dichiarare inammissibile il ricorso. Il controricorso è tardivo, quindi, lo stesso è inammissibile, come rilevato nella memoria del contribuente. Il controricorso risulta notificato a mezzo posta il 17/10/2019, mentre il ricorso era stato notificato con P.E.C. il 6/09/2019, oltre i 40 giorni (art. 370, primo comma, cod. proc. civ.).

Motivi della decisione

  1. Il ricorso è infondato e deve respingersi.

Con il primo ed il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) e l’assenza di motivazione, sulla inedificabilità concreta del terreno oggetto di tassazione. La sentenza impugnata evidenzia, invece, che la potenzialità edificatoria si evince chiaramente dall’estensione del terreno e dalla relazione del tecnico comunale. Si tratta di una evidente valutazione delle prove insindacabile in sede di legittimità, e il ricorso mira sostanzialmente ad una rivalutazione del fatto non consentita: “È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento ad un motivo di ricorso che, pur prospettando una violazione degli artt. 1988 c.c. e 2697 c.c., in realtà tendeva ad una nuova interpretazione di questioni di mero fatto, quali l’avvenuta estinzione dei crediti azionati, già esclusa dal giudice d’appello alla luce dei rapporti commerciali di fornitura intercorsi tra le parti e dei pagamenti effettuati tramite cambiali ed altri titoli di crediti riferibili a precedenti fatture non oggetto di causa)” (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017, Rv. 643690 – 01).

1.1. L’assenza di motivazione non sussiste in quanto la decisione impugnata, come visto, motiva sulla edificabilità concreta del terreno. Del resto, in tema di motivazione meramente apparente della sentenza, questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta: “In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali” (Sez. 1 -, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120 – 01); in tale grave forma di vizio non incorre, dunque, la sentenza impugnata.

  1. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione di legge (art. 115 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.) per l’omessa contestazione della consulenza di parte sulla inedificabilità concreta del terreno. Il motivo risulta generico e non prospetta la decisività della consulenza di parte sulla inedificabilità del terreno, in considerazione della valutazione, da parte della sentenza impugnata, della consistenza del terreno e della relazione del tecnico comunale quali elementi concreti per ritenere l’edificabilità del terreno. Inoltre, deve confermarsi la giurisprudenza sul punto di questa Corte di Cassazione che ritiene la consulenza tecnica di parte (a differenza della CTU) una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio (Sez. 1 -, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018, Rv. 651305 – 01).

Del resto, n presenza di una doppia conforme di merito, risulta inammissibile il ricorso ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.: “Nell’ipotesi di doppia conforme, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Sez. 3 -, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2020, Rv. 667202 – 01).

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2024.


MASSIMA: In tema di edificabilità di un terreno rilevante ai fini ICI, la consulenza tecnica di parte (a differenza della consulenza tecnica d’ufficio) deve ritenersi una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio.