Cass. civ. Sez. VI-5, Ord., 05 novembre 2021, n. 32049


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15610-2020 proposto da:

REGIONE EMILIA ROMAGNA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO MANZARI;

– ricorrente –

contro

… SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di incorporante di … SPA, a sua volta incorporante di … SPA, elettivamente domiciliata in …, presso lo studio dell’avvocato …, rappresentata e difesa dagli avvocati …;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1883/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 15/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.

Svolgimento del processo

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente avverso l’iscrizione a ruolo per omesso versamento di tasse automobilistiche relative all’anno 2010 di veicoli concessi in leasing dalla parte contribuente;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva il ricorso della parte contribuente affermando che, per i veicoli concessi in locazione finanziaria, l’unico soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è il soggetto utilizzatore, anche per i rapporti anteriori al 15 giugno 2016.

Avverso detta sentenza la regione Emilia Romagna proponeva ricorso per Cassazione affidato a due motivi di impugnazione e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

Motivi della decisione

Considerato che:

con il primo motivo d’impugnazione, la regione Emilia Romagna denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 99 del 2009, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3, in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, la responsabilità del pagamento non ricadrebbe sull’utilizzatore del bene concesso in locazione finanziaria ma sul proprietario;

con il secondo motivo d’impugnazione, la regione Emilia Romagna denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni, in L. n. 160 del 2016, per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente affermato che per i veicoli concessi a leasing l’unico soggetto passivo della tassa automobilistica va individuato nell’utilizzatore e non più nel proprietario.

I motivi possono essere affrontati congiuntamente in quanto ruotano entrambi attorno al problema del se delle tasse automobilistiche debba o meno rispondere esclusivamente l’utilizzatore del bene concesso in locazione finanziaria.

I motivi sono entrambi infondati.

Infatti, secondo questa Corte:

in tema di tassa automobilistica, il D.L. n. 113 del 2016, art. 10 (conv. in L. n. 160 del 2016), abrogando la norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 78 del 2015, art. 9-bis (conv. in L. n. 125 del 2015) – che, per il passato, individuava, quale soggetto passivo, esclusivamente l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, salva l’ipotesi di responsabilità solidale della società di “leasing” la quale, in sua vece, avesse provveduto al pagamento cumulativo per i periodi compresi nella durata del contratto – ha reintrodotto, anche “pro futuro”, la medesima regola impositiva già ricavata dalla L. n. 99 del 2009, art. 7 – ossia che soggetto passivo della tassa è esclusivamente l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria – da ritenersi applicabile anche ai rapporti d’imposta sorti tra il 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della cit. L. n. 99 del 2009) ed il 15 giugno 2016 (data di entrata in vigore del cit. D.L. n. 113 del 2016: Cass. n. 13131 del 2019; Cass. n. 3101, 3999, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004 del 2021).

La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta ai suddetti principi laddove – affermando che, per i veicoli concessi in locazione finanziaria, l’unico soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è il soggetto utilizzatore, anche per i rapporti anteriori al 15 giugno 2016 – ha ritenuto che anche per le tasse automobilistiche riguardanti l’anno 2010 fosse tenuto il solo utilizzatore del bene in locazione finanziaria.

Pertanto, ritenuti infondati entrambi i motivi di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; la condanna alle spese segue la soccombenza.

Va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto (Cass. n. 29649 del 2021).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la regione Emilia Romagna al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.500, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021


Massima: In tema di tassa automobilistica, il D.L. n. 113 del 2016, art. 10 (conv. in L. n. 160 del 2016), abrogando la norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 78 del 2015, art. 9-bis (conv. in L. n. 125 del 2015) – che, per il passato, individuava, quale soggetto passivo, esclusivamente l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, salva l’ipotesi di responsabilità solidale della società di “leasing” la quale, in sua vece, avesse provveduto al pagamento cumulativo per i periodi compresi nella durata del contratto – ha reintrodotto, anche “pro futuro”, la medesima regola impositiva già ricavata dalla L. n. 99 del 2009, art. 7 – ossia che soggetto passivo della tassa è esclusivamente l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria – da ritenersi applicabile anche ai rapporti d’imposta sorti tra il 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della cit. L. n. 99 del 2009) ed il 15 giugno 2016 (data di entrata in vigore del cit. D.L. n. 113 del 2016).