Cass. Civ. sez. VI-1, ord. 17 gennaio 2022, n.1283


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4884-2021 proposto da:

B.G.M., R.A., elettivamente domiciliati in …, presso lo studio dell’avvocato …, che li rappresenta e difende;                    – ricorrenti –

contro

COMUNE DI PUGLIANELLO;                                                                                                                                       – intimato –

avverso la sentenza n. 1859/2020 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 16/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI.

Svolgimento del processo

CHE:

B.G.M. e R.A. hanno proposto ricorso per cassazione con tre mezzi avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, in epigrafe indicata; il Comune di Puglianello è rimasto intimato.

Il Tribunale in sede di appello, con la decisione impugnata, in riforma della prima decisione, ha confermato il verbale di accertamento di violazione amministrativa in materia di circolazione stradale n. (OMISSIS) per l’infrazione del superamento dei limiti di velocità, elevato dal Comune di (OMISSIS) nei confronti dei ricorrenti, sulla considerazione che l’ente aveva fornito la prova del regolare funzionamento dell’apparato fisso, perchè l’apparecchio autovelox risultava essere stato sottoposto a taratura in data (OMISSIS) e ciò – in difetto di specifiche, circostanziate e documentate contestazioni, doveva ritenersi sufficiente a documentare la sottoposizione a verifica dell’apparecchio.

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Motivi della decisione

che:

1.1. Con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 4.

I ricorrenti, richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 4, cit. nella parte in cui non ha previsto che tutte le apparecchiature per il rilevamento della velocità dei veicoli siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, si dolgono che il Tribunale non ne abbia tenuto conto, atteso che dalla lettura del verbale notificato si evinceva che l’apparecchio – a mezzo del quale era stato elevato il verbale – era stato omologato e tarato (una sola volta), ma mai controllato per asseverarne il buon funzionamento.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, individuato nella mancata considerazione dell’assenza del certificato di buon funzionamento dell’apparecchio autovelox, circostanza – a dire dei ricorrenti – tale comportare la nullità della sentenza.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c..

A parere dei ricorrenti, il Tribunale – ritenendo sufficiente a documentare la validità dell’accertamento di infrazione la certificazione che l’apparecchio fosse stato sottoposto a taratura, in assenza di specifiche e circostanziate contestazioni da parte degli appellanti – aveva addossato loro un onere probatorio che non gli competeva.

2.1. Il primo motivo è fondato.

2.2. Trova applicazione, nel caso di specie, il principio secondo il quale “Poiché, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, (Corte Cost. 18 giugno 2015 n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate” (Cass. n. 533/2018; Cass. 32369/2018): nel caso in esame, la verifica ha riguardato solo la taratura e non la regolarità del controllo periodico, mentre il giudice avrebbe dovuto provvedere a verificare anche questo secondo profilo.

  1. Conseguentemente la prima censura deve essere accolta; detto accoglimento assorbe, per sopravvenuto difetto di interesse (cfr. Cass. n. 28663/2013), l’esame degli altri motivi del ricorso.
  2. In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Benevento in persona di diverso magistrato per il riesame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Benevento in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022


MASSIMA: A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, (Corte Cost. 18 giugno 2015 n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate.