Cass. pen. Sez. II, ord., 15 marzo 2023, n. 7457


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

A.A., rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso dall’Avvocato …, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato … in ….                         Ricorrente 

contro

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi.

Intimata avverso la sentenza n. 1224-2021 del Tribunale di Brindisi, pubblicata il 21. 9. 2021.

Udita la relazione della causa scolta nella camera di consiglio del 14. 2. 2023 dal relatore Mario Bertuzzi.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 1224 del 21. 9. 2021 il Tribunale di Brindisi confermò la decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da A.A. avverso il verbale redatto dalla Polizia stradale che gli contestava la violazione dell’art. 218, comma 6, codice della strada, per avere condotto una autovettura nonostante la sospensione della patente di guida, reputando, per quanto qui ancora rileva, del tutto sfornita di prova e contrastante con le stesse risultanze di causa la sua difesa di essersi posto alla guida dell’autoveicolo per lo stato di necessità di soccorrere la propria compagna, che accusava forti dolori e perdita di sensi.

Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 17. 3. 2022, ha proposto ricorso A.A., affidandosi ad un unico motivo.

La Prefettura UTG di Brindisi non ha svolto attività difensiva.

La trattazione della causa è stata avviata in adunanza camerale non partecipata. Con l’unico motivo, il ricorrente denunzia violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 3, comma 2, e 4, comma 1, in relazione agli artt. 54 e 59 c.p., censurando la sentenza impugnata per avere erroneamente interpretato le disposizioni in materia di scriminante dello stato di necessità, escludendo qualsiasi efficacia alla pur erronea ma incolpevole convinzione del ricorrente di trovarsi in una situazione di pericolo per la salute della propria fidanzata, che accusava fortissimi dolori lombari, e quindi di doverla condurre immediatamente al locale Pronto soccorso.

Il motivo è inammissibile in quanto non investe la parte della motivazione della sentenza impugnata che, dopo avere rilevato che la giustificazione addotta dal ricorrente di essersi posto alla guida del veicolo per soccorrere la fidanzata colta da malore, non integrava l’esimente dello stato di necessità, ha altresì precisato che tale versione del fatto contrastava con quanto risultante dal verbale, ove si dava atto che il trasgressore aveva dichiarato di essersi posto alla guida ” per spostare la macchina ed accompagnare la ragazza a casa ” e che tale dichiarazione non aveva niente a che fare con l’asserito malore della compagna. La censura è inoltre manifestamente fondata, risultando la motivazione della decisione del tutto conforme all’orientamento di questa Corte, secondo cui, ai fini della sussistenza della scriminante dello stato di necessità, è indispensabile che ricorra un’effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero – quando si invochi detta esimente in senso putativo – l’erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, provocata non da un mero stato d’animo, ma da circostanze concrete e oggettive che la giustifichino (Cass. n. 16155 del 2019; Cass. n. 4834 del 2018; Cass. n. 14515 del 2009; Cass. n. 21918 del 2006). In applicazione di tale principio è stato affermato che, in tema di violazione al codice della strada, non vale ad escludere la responsabilità del conducente lo stato di necessità invocato in ragione di un malore lamentato da un passeggero, qualora non si riscontri che egli ver Sas se in una situazione di effettivo pericolo e non risulti l’impossibilità di provvedere diversamente al suo soccorso (Cass. n. 14286 del 2010).

Il ricorso dev’essere, pertanto, respinto.

Nulla si dispone sulle spese del giudizio, non avendo la Prefettura svolto attività difensiva.

Deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2023


 

MASSIMA: In tema di violazione al codice della strada, non vale ad escludere la responsabilità del conducente lo stato di necessità invocato in ragione di un malore lamentato da un passeggero, qualora non si riscontri che egli versasse in una situazione di effettivo pericolo e non risulti l’impossibilità di provvedere diversamente al suo soccorso.