Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, sez. VI, sent., 13 novembre 2025 n. 2656


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Avverso l’iscrizione di ipoteca legale presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Bari dell’Agenzia delle Entrate con nota numero [OMSSIS…] del 19/12/2023, relativamente all’immobile sito in Bari, Via [OMSSIS…] o Strada[OMSSIS…], foglio [OMSSIS…], particella [OMSSIS…], subalterno [OMSSIS…], notificato in data 22 dicembre 2023 per il doppio delle somme riportate nella cartella n. [OMSSIS…], notificata il 28/04/2023, l’odierno ricorrente, dott. F. A., propone ricorso eccependo la sua illegittimità poiché riferita ad un Immobile facente parte del fondo patrimoniale e relativa a debiti contratti dalla A. P. S.r.l. nell’esercizio della propria attività commerciale.

Chiede, pertanto, che questa Corte voglia dichiarare nullo e/o illegittimo l’atto di iscrizione di ipoteca legale ed ordinare, conseguentemente, la cancellazione dai registri immobiliari di detta formalità, con vittoria delle spese di giudizio.

Si è costituta l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che in via preliminare ed assorbente, eccepisce l’inammissibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21 primo comma D. Lgs. n.546/1992, poiché tardivo.

L’atto impugnato, evidenzia l’AdER, è stato preceduto non solo dalla notifica della cartella esattoriale in esso indicata, ma anche dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. [OMSSIS…], avvenuta in data 14/09/2023, mai opposta e, pertanto, irrimediabilmente definitiva.

Chiede, pertanto, di accertare e dichiarare l’avverso ricorso, comunque, inammissibile, infondato in fatto e diritto con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.

Con memorie illustrative il ricorrente puntualizza che l’atto da impugnare sarebbe la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria notificata il 22/12/2023 e non già la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. [OMSSIS…], avvenuta in data 14/09/2023, atteso che l’atto oggetto del presente giudizio è l’iscrizione di ipoteca, atto autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. e-bis) del D.lgs. 546/92, pertanto contesta l’eccepita tardività e richiesta di inammissibilità formulata dall’Ente.

Insiste poi sull’infondatezza delle argomentazioni prodotte dall’AdER in quanto si baserebbero su un’interpretazione parziale e superata della normativa e della giurisprudenza che qualificava l’iscrizione ipotecaria come “procedura alternativa all’esecuzione forzata” per escludere l’applicazione dell’art. 170 c.c., atteso che la giurisprudenza di legittimità, anche recente, è consolidata nell’affermare invece che i limiti previsti da tale norma si applicano anche all’iscrizione ipotecaria disposta dall’Agente della Riscossione.

L’interpretazione offerta dalla resistente, argomenta poi il ricorrente, basata su pronunce ultra-datate e superate da un orientamento ormai granitico della giurisprudenza eluderebbe la tutela accordata dall’art. 170 c.c., svuotando di significato l’istituto del fondo patrimoniale.

All’odierna udienza, la Corte sentito il relatore, sentito il rappresentante del contribuente e visti gli atti, trattiene la causa per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la Corte rigetta l’eccepita inammissibilità del ricorso formulata dall’ADER in quanto l’iscrizione ipotecaria è un atto autonomamente impugnabile. Nella fattispecie non viene messa in discussione la debenza tributaria e la cristallizzazione del debito ma la possibilità che un bene facente parte del Fondo Patrimoniale possa essere oggetto di iscrizione ipotecaria.

L’iscrizione ipotecaria su beni del fondo patrimoniale è generalmente legittima, poiché la legge (art. 170 c.c.) limita l’impignorabilità solo all’esecuzione forzata, mentre l’ipoteca è considerata una misura cautelare e non un’azione esecutiva vera e propria.

Per opporsi all’ipoteca, il proprietario del bene deve provare che il debito è stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore ne era a conoscenza.

La prova dell’estraneità del debito e della conoscenza da parte del creditore è fondamentale per contestare l’iscrizione.

Con la sentenza n. 25010/21, la Corte di Cassazione afferma che l’iscrizione ipotecaria è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni; grava, poi, in capo al debitore opponente l’onere di provare non solo la regolare costituzione del fondo patrimoniale, e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche la circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa.

Nel caso in esame, fatto provato documentalmente, che l’immobile è stato destinato – ancor prima il sorgere del credito – a fondo patrimoniale e che l’Agenzia delle Entrate Riscossione era pienamente a conoscenza che si trattava di debiti contratti dalla società A. P. S.r.l. rispetto ai quali l’odierno attore è stato chiamato a risponderne unicamente in qualità di garante.

Già nell’istanza di autotutela il dott. A. aveva fatto presente come l’Immobile ipotecato era costituito in fondo patrimoniale regolarmente registrato ed iscritto alla Conservatoria competente.

I debiti assunti nell’esercizio di un’attività d’impresa, di regola, non sono finalizzati al soddisfacimento immediato e diretto dei bisogni familiari, ma allo svolgimento dell’attività stessa e solo indirettamente e mediatamente i proventi dell’attività d’impresa si riflettono sul tenore di vita della famiglia.

Nel caso di specie, è documentalmente provato che il debito si riferisce ad accise dovute dalla società A. P. S.r.l. e, pertanto, si tratta, all’evidenza, di un debito sorto nell’esclusivo interesse dell’attività commerciale di un soggetto terzo (la S.r.l.), e non per soddisfare un bisogno della famiglia del ricorrente quindi l’onere della prova circa l’estraneità del debito ai bisogni familiari è assolto dalla natura stessa del credito azionato.

L’Agente della Riscossione non poteva non essere consapevole che un debito per accise sulla produzione di oli minerali, formalmente intestato a una società di capitali, è un debito di natura prettamente imprenditoriale e non familiare.

La Suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 27562 del 28 settembre 2023 ha sancito che “deve ritenersi che nell’esercizio dell’attività di impresa o di quella professionale le obbligazioni sono assunte, di regola, non già per l’immediato e diretto soddisfacimento dei bisogni della famiglia bensì ai fini dello svolgimento dell’attività professionale o commerciale”.

Il ricorrente ha ampiamento provato che le obbligazioni da lui assunte erano relative unicamente ai fini dello svolgimento dell’attività commerciale e non certo per il diretto soddisfacimento dei bisogni della famiglia, la debitrice principale del debito erariale nei confronti dell’Ufficio delle Dogane di Bari, la A. P. S.r.l., risulta dichiarata fallita in data 08 novembre 2021 tale debito contratto dalla società in alcun modo poteva avere conseguenze sui debiti familiari.

Il ricorrente ha ampiamente dimostrato e provato di percepire un reddito tale da permettergli di mantenere i propri figli corrispondendo regolarmente la retta delle rispettive università private, il canone di locazione delle relative abitazioni quali studenti fuorisede. I debiti contratti dalla società di cui risultava socio fino alla data del fallimento non interagivano con le esigenze familiari.

Quindi è illegittima l’iscrizione ipotecaria su un bene protetto da un vincolo di destinazione opponibile, per un debito sorto per finalità palesemente estranee ai bisogni della famiglia, e di tale estraneità il creditore era consapevole perché riferito a soggetto terzo fallito.

Per tutto quanto sopra argomentato questa Corte accoglie il ricorso. Compensa le spese di giudizio a fronte della complessità della materia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara nullo l’atto di iscrizione di ipoteca legale impugnata e ne ordina la cancellazione dai registri immobiliari. Spese compensate.

Bari 29-9-2025


COMMENTO REDAZIONALE– La sentenza in commento dichiara illegittima l’ipoteca su un bene immobile di proprietà del ricorrente (persona fisica) e dallo stesso incluso in un fondo patrimoniale (art. 170 c.c.), iscritta dall’Agente della riscossione a tutela di un credito vantato nei confronti di una società di capitali, nelle more fallita, e relativo ad accise sulla produzione di oli minerali. 

I debiti assunti nell’esercizio di un’attività d’impresa non sono infatti di regola finalizzati al soddisfacimento immediato e diretto dei bisogni familiari, bensì allo svolgimento dell’attività imprenditoriale stessa, e solo in via indiretta e mediata i proventi dell’attività d’impresa si riflettono sul tenore di vita della famiglia.

Nel caso di specie, l’onere della prova circa l’estraneità del debito ai bisogni familiari risultava assolto dalla natura stessa del credito azionato, relativo ad accise dovute da un soggetto (la società, nelle more fallita) autonomo e distinto dal ricorrente (persona fisica).

L’Agente della Riscossione non poteva non essere consapevole che un debito per accise sulla produzione di oli minerali, formalmente intestato a una società di capitali, è un debito di natura prettamente imprenditoriale, e non familiare.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, l’iscrizione ipotecaria impugnata viene annullata.