Cass. civ., sez. V, ord., 25 febbraio 2026 n. 4279


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati 

Dott. LENOCI Valentino – Presidente

Dott. MARCONI Daniela – Consigliere

Dott. BORDON Gianluca – Consigliere

Dott. FRANCANZANI Marcello M. – Consigliere

Dott. TARASCHI Cesare – Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28410/2017 R.G. proposto da 

I.M.C. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. S. C., con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla via Germanico n. 172, presso lo studio dell’Avv. M. S., in virtù di procura speciale in calce al ricorso;                                           – ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;                                                                                                                      – controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, n. 2273/19/17, depositata in data 18 aprile 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026 dal Consigliere Cesare Taraschi.

Svolgimento del processo

  1. La I.M.C. Srl impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina, la cartella di pagamento n. (Omissis), dell’importo di Euro 93.709,87, in relazione all’anno d’imposta 2010, emessa sulla base di ruolo formato a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis D.P.R. n. 633/1972, con cui l’Ufficio aveva recuperato omessi versamenti Ires e Iva a titolo di acconti e saldo.

La contribuente deduceva che la cartella non era stata preceduta dall’invio di un avviso bonario, né dall’instaurazione del necessario contraddittorio.

La CTP rigettava il ricorso.

  1. Avverso tale sentenza la società contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, la quale rigettava il gravame.
  2. Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 21/01/2026.

In data 07/01/2026 la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

Motivi della decisione

  1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 2 del D.Lgs. 546/92 anche in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4) c.p.c. – per violazione del diritto di difesa”, per non aver la CTR valutato la documentata istanza di rinvio dell’udienza di discussione della causa per legittimo impedimento del difensore, posto che quest’ultimo era contestualmente impegnato in altro indifferibile giudizio dinanzi al Tribunale di Frosinone, con conseguente violazione del diritto di difesa del contribuente rimasto privo della pur obbligatoria assistenza tecnica.

1.1 Il motivo è infondato.

1.2 Questa Corte ha statuito che il rinvio dell’udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell’art. 115 disp. att. c.p.c., applicabile anche nel processo tributario ex art. 1 del D.Lgs. n. 546/1992, presuppone l’impossibilità di sostituzione dello stesso, venendo in rilievo, in difetto, una carenza organizzativa del professionista incaricato che non consente la concessione del differimento di tale udienza, con conseguente legittimità della sentenza pronunciata a seguito del legittimo diniego del provvedimento di rinvio (Cass. 15/10/2018, n. 25783; cfr. anche Cass., Sez. U., 26/03/2012, n. 4773).

1.3 Nel caso in esame, la ricorrente nulla di specifico deduce in ordine all’impossibilità di sostituzione del proprio difensore all’udienza di discussione della causa mediante delega conferita da quest’ultimo ad un collega, sicché l’istanza di rinvio si palesava ab origine non meritevole di accoglimento.

  1. Con il secondo motivo si deduce la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis del D.P.R. 600/73 e dell’art. 54 bis del D.P.R. 633/72 anche in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c.”, per non aver la CTR dichiarato che l’accertamento automatizzato di cui alle predette norme, all’esito del quale era stata contestata la pretesa della contribuente di esercitare il diritto alla detrazione e/o alla compensazione ai fini Ires, era del tutto illegittimo perché l’Ufficio avrebbe dovuto procedere all’emissione di un avviso di accertamento finalizzato alla rettifica dei redditi dichiarati dalla medesima contribuente.

In altri termini, il controllo automatizzato posto a fondamento dell’impugnata cartella di pagamento non era basato sui semplici dati forniti dal contribuente o su meri errori materiali o di calcolo ovvero su irregolarità formali, ma rappresentava il risultato di vere e proprie valutazioni giuridiche sul diritto della contribuente a beneficiare di eventuali maggiori crediti.

Inoltre, non è stato notificato alla contribuente il cd. “avviso bonario”, che avrebbe quantomeno avviato una fase di contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria.

2.1 Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

2.2 La CTR ha statuito che “… per quanto riguarda l’IRES, al contempo, l’odierno appellato, a seguito di controllo automatizzato, ha recuperato a tassazione somme relative a compensazioni eseguite ma non indicate in dichiarazione usufruendo di un maggior credito. Dal riscontro fattuale emerge, in maniera inconfutabile, che l’Amministrazione finanziaria ha recuperato il credito in automatico sulla base dei dati inviati dal contribuente in stretta osservanza della procedura di cui all’art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973”.

Con tale motivazione, neppure richiamata nella formulazione del motivo in esame, la ricorrente non si confronta affatto, né spiega, a fronte dell’accertamento anche “fattuale” operato dai giudici d’appello, per quale ragione verrebbero in rilievo, nel caso in esame, profili valutativi e/o estimativi, diversi dal mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell’anagrafe tributaria, posto che, come si evince dal contenuto del motivo, nella specie si verte in materia di omessa indicazione, nella dichiarazione dei redditi, di compensazioni Ires già effettuate.

Ebbene, come statuito da questa Corte, la mancata considerazione delle rationes decidendi della sentenza della CTR comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, e tale nullità si risolve, a sua volta, in un “non motivo” del ricorso per cassazione, conseguentemente sanzionata con l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c. (Cass. 06/04/2025, n. 9059; Cass. 12/01/2024, n. 1341).

2.3 Nel merito, va poi rammentato che, in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l’attività dell’Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest’ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero (Cass. 10/12/2021, n. 39331; Cass. 20/02/2017, n. 4360). In sostanza, in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, è legittimo anche il disconoscimento del credito di imposta operato a seguito di controllo automatizzato, qualora esso, come nel caso di specie, abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi (Cass. 26/05/2025, n. 13898; Cass. 16/11/2018, n. 29582).

  1. Con il terzo motivo si assume la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, co. 5 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), anche in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c.”, in quanto la CTR non avrebbe considerato che, qualora vi siano incertezze derivanti dalla liquidazione della dichiarazione, la cartella di pagamento deve essere preceduta dall’invio della cd. “comunicazione bonaria”.

3.1 Anche tale motivo è infondato.

3.2 Questa Corte ha statuito che la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. “avviso bonario” ex art. 36-bis, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione; né il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall’art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36-bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo (Cass. 17/12/2019, n. 33344). Del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso (Cass. 21/11/2017, n. 27716; Cass. 25/05/2012, n. 8342).

Nella specie, la ricorrente non indica minimamente per quale ragione sussisterebbero “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, posto che, come rilevato dalla CTR, si verte in un’ipotesi di mero controllo automatizzato fondato sui dati comunicati dalla contribuente all’anagrafe tributaria.

Peraltro, la CTR, in conformità ai principi espressi da questa Corte, ha, tra l’altro, sostenuto che “lo Statuto del contribuente prevede l’obbligo del contraddittorio solo qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, mentre nel caso che qui ci occupa l’Ufficio in materia di IVA si è limitato, come correttamente evidenziato dai primi giudici, ad iscrivere a ruolo le somme dichiarate ma non versate dalla contribuente…” ebbene, in proposito va rammentato che la comunicazione di irregolarità di cui all’art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000 non deve essere inviata quando vi è stata solo omissione del versamento dovuto in base alla autoliquidazione dell’imposta (Cass. 26/09/2017, n. 22383 e, più recentemente, Cass. 06/03/2024, n. 5981), né in caso di mero ritardo nel versamento (Cass. 10/06/2015, n. 12023).

  1. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, liquidate come in dispositivo.

Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese giudiziali, che liquida in Euro 5.600,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 21 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2026.


COMMENTO REDAZIONALE – Anche al processo tributario è applicabile, in forza del generale rinvio di cui all’art. 1, comma 2, D.lgs. 546/1992, la disposizione (art. 115 disp. att. c.p.c.) secondo la quale il rinvio dell’udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore presuppone l’impossibilità di sostituzione dello stesso.

In mancanza di prova di tale impossibilità, viene in rilievo una carenza organizzativa del professionista incaricato, che non consente la concessione del differimento dell’udienza di discussione.

Nel caso in esame, la ricorrente non aveva dedotto alcunché di specifico in merito all’impossibilità di sostituzione, all’udienza di discussione della causa, del proprio difensore mediante delega conferita da quest’ultimo ad un collega. Conseguentemente, il diniego dell’istanza di rinvio risultava corretto e la sentenza pronunciata all’esito di tale udienza di discussione legittima.