Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 30 aprile 2026, n. 12069


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta da:

Dott. CANDIA Ugo – Presidente

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere Rel.

Dott. LIBERATI Alessio – Consigliere

Dott. LIBRI Margherita – Consigliere

Dott. ROMANO Carmela – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18550/2022 R.G. proposto da:

… in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato all’avvocato …                                         -ricorrente-

Contro

Comune Di Napoli in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati …                                                              -controricorrente- 

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 667/2022 depositata il 17/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/03/2026 dal Consigliere Milena Balsamo.

Svolgimento del processo

  1. La società … impugnava innanzi alla CTP di Napoli l’avviso di accertamento in relazione alla TARI afferente l’annualità 2017, per l’importo di Euro 13.616,00, notificato dal Comune di Napoli, deducendo: – Vizio di competenza funzionale del Consiglio Comunale di deliberazione delle tariffe e derivata illegittimità degli atti impugnati; – Tariffe TARI non conformi (sotto vari profili) ai principi di legge nazionale ed europea, a danno della ricorrente e consequenziale richiesta di disapplicazione del regolamento ex art. 7 comma 5 del D.Lgs. n. 546/92 in relazione all’oggetto dedotto in giudizio; – Nullità dell’atto impugnato per mancanza del contraddittorio endoprocedimentale e assenza di motivazione dell’atto impugnato, anche per relationem (mancanza dei dati catastali, mancata allegazione atti richiamati); – Errata determinazione delle superfici addotte a tassazione, anche per parziale inidoneità delle stesse a produrre rifiuti (superfici dei sub nn. 1 e 2 di (Omissis)); – Illegittimità delle tariffe applicate senza differenziare le categorie di utenza.

1.1. I giudici di prossimità di Napoli, con la sentenza 2095 del 24.1.2020 respingevano il ricorso introduttivo.

1.2. Sull’appello della società, la Commissione Tributaria Regionale di Napoli, con sentenza della Sez. 1, n. 667, depositata in data 17 gennaio 2022, ha respinto l’appello della contribuente, così motivando: – la misurazione delle aree tassate, infatti, deriva da quanto rilevato da RTI ai fini dell’accertamento TARSU per gli anni precedenti, ed i relativi dati sono stati acquisiti ed applicati anche per l’anno ora in discussione; – l’avviso di accertamento in questione, fondato su presupposti già accertati per anni precedenti, è atto vincolato, ed il Comune ha agito per la riscossione del tributo sulla base dei presupposti già indicati per gli anni precedenti; -le doglianze sollevate dall’appellante in ordine ai “sovracosti” del servizio traslati sui contribuenti sono legittime in linea di principio, tuttavia, poiché attengono alle politiche amministrative perseguite dall’Ente impositore, andrebbero corroborati da idonei calcoli alternativi, circa la determinazione delle tariffe ritenuta giuste, da opporre a quelle dell’Ente impositore; – escludeva comunque la possibilità di disapplicare i regolamenti comunali, rientrando tale potere nelle attribuzioni del giudice amministrativo; – escludeva infine il denunciato vizio di motivazione apparente e di ultrapetizione; – affermava la legittimità del procedimento di determinazione della TARI nell’ambito del sistema presuntivo, atteso che non rileva l’effettiva produzione dei rifiuti né l’effettivo costo del servizio.

1.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società TIEMPO Spa svolgendo sei motivi, cui replica con controricorso l’amministrazione comunale.

Motivi della decisione

  1. Il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c., denuncia la nullità della sentenza di secondo grado, in ragione dell’omessa pronuncia sulla questione relativa all’eccepito difetto di motivazione dell’avviso di accertamento TARI. Si osserva che nel ricorso originario ed in sede di appello la società aveva eccepito il difetto di motivazione dell’avviso di “accertamento” per mancanza di motivazione, anche per relationem, in violazione dell’art. 7, L. n. 212/2000 per essere l’atto privo dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche posti alla base della decisione adottata ed indicazione dei fatti istruttori utilizzati dall’Ente impositore, specificando che “il Comune nulla indica circa le modalità con le quali ha rilevato le indicate superfici “occupate” dalla ricorrente e, soprattutto, nè allega ovvero riproduce nell’atto gli elementi, i dati e le informazioni utilizzate per la determinazione della “misura” della TARI da cui sarebbe derivato l'”omesso/parziale versamento”. La società ha sostenuto che “… con riferimento a siffatte unità in (Omissis) la parte ha dichiarato di occupare le superfici utili a fini TARI (per mq. 250 sia per gli uffici che per il deposito), rettificate dal comune in mq. 806,00 (sub categoria 11 Uffici, agenzie e studi professionali) e in mq. 508 (sub categoria 3, depositi), senza indicare da dove ha tratto siffatte diverse “superfici””. La contribuente lamenta altresì la carenza dei dati catastali e degli atti presupposti da cui trarre le diverse superfici tassate riportate nell’atto. Si soggiunge che “Il presupposto del tributo è, infatti, il possesso o la detenzione delle sole superfici “suscettibili di produrre rifiuti” con determinate esclusioni di legge. Si argomenta che i casi di esonero o esclusione dalla tassa di smaltimento dei rifiuti dipendono dalla sussistenza di condizioni obiettive che impediscono la produzione di rifiuti riguardanti la natura o l’assetto delle superfici (ad esempio, luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, adibiti in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti); il particolare uso delle superfici (ad es. locali non presidiati o con presenza sporadica dell’uomo o di produzione a ciclo chiuso, depositi di materiali in disuso o di uso straordinario, o di cumuli materiali alla rinfusa, sempreché secondo la comune esperienza non comportino la formazione di rifiuti in quantità apprezzabile), ovvero l’obiettiva condizione di non utilizzabilità immediata (ad esempio, alloggi non allacciati ai servizi a rete o non arredati, ovvero superfici di cui comunque si dimostri il permanente stato di non utilizzo, nonché luoghi di passaggi, come corridoi e simili)”.
  2. La seconda ragione di contestazione, dedotta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., lamenta la “nullità della sentenza relazione all’art. 7, legge n. 212/2000 e 3 legge n. 241/90, nonché art. 6, D.Lgs. n. 32/2001 ed art. 1, comma 162, legge n. 296/2006, nonché violazione dell’art. 2697 c.c., per non aver rilevato la CTR il vizio di motivazione dell’atto impugnato e l’illegittimità del menzionato avviso di accertamento che, per la misurazione delle aree da sottoporre a tassazione, ha tenuto conto delle risultanze del sopralluogo effettuato dai tecnici RTI, a fini TARSU per annualità precedenti non indicato, né allegato all’atto impugnato”.

Si assume che questa Corte ha stabilito che gli avvisi di accertamento devono recare la specifica individuazione delle aree tassate, non potendosi limitare a emanare un dispositivo generico, ma dovendo anche indicare le concrete ragioni che giustificano e sorreggono il dispositivo stesso, onde, così, delimitare l’oggetto del possibile contenzioso. La sentenza è dunque contraria all’obbligo di motivazione di cui all’art. 7 della legge n. 212/2000 per la mancata prova, agli atti, dei fatti su cui la pretesa TARI 2017, indicata nell’avviso impugnato, si fonda. La CTR avrebbe violato anche la regola di riparto dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., posto che agli atti di causa risultava la contestazione della Società della mancanza del fondamento sostanziale della pretesa, non avendo il Comune allegato all’avviso opposto “le schede di censimento del 2016” su cui si fonderebbe la pretesa, la cui idoneità probatoria essa aveva contestato in ragione della inconferenza del sopralluogo disposto ai fini di altro tributo (TARSU e non TARI, come esposto dalla parte in I e II grado). La censura, che sinteticamente si riporta, lamenta il mancato rilievo della carenza di motivazione (ab origine) dell’atto accertato proprio per il fatto che il Comune ha dedotto – solo in corso di giudizio – di aver agito “in base alla scheda sopralluogo” del 2016 operata, per di più, ai fini di altro tributo (TARSU anni 2010-2012).

Si assume ancora che l’avviso impugnato – sebbene rechi il nomen di avviso di accertamento si sostanzia, in definitiva, in un mero “avviso di liquidazione” della presunta TARI dovuta per il 2017 proprio perché non contiene alcuna ragione della diversità soggettiva o oggettiva del dichiarato che giustificherebbe il presunto “omesso/parziale” versamento da parte dell’odierna appellante della TARI 2017.

  1. La terza censura, proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., reca la rubrica ” Nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 3 e 21-octies della legge 241/1990 e all’art. 7 della L. 212/2000, nonché degli artt. 1, comma, 162, legge n. 296/2006, per aver considerato l’avviso di accertamento impugnato quale “atto vincolato””. Il decidente ha erroneamente considerato l’avviso emesso dal Comune quale atto vincolato disciplinato dall’art. 21-octies della legge n. 241/1990, ritenendo che il Comune non potesse modificare l’an e il quantum della pretesa, i cui presupposti erano già stati indicati nelle annualità precedenti, affermandosi al contrario che, con riferimento agli atti di determinazione dell’imponibile e dell’imposta viene in rilievo una discrezionalità di matrice tecnica.
  2. Le censure non hanno pregio.

4.1. Quanto al primo motivo, va osservato che esso, inammissibilmente, oscilla tra la deduzione di un difetto di motivazione (v. pagina n. 20 del ricorso) ed un’omessa pronuncia (v. pagina n. 23), che attengono a profili tra loro non conciliabili.

In ogni caso, nessuno dei due vizi ricorre.

Quanto alla motivazione, essa si è espressa considerando che nell’atto impugnato erano state riportate le misure dell’area tassata e che lo stesso aveva un contenuto vincolato ed era stato emesso sulla base dei presupposti già indicati negli anni precedenti oggetto di conferma giudiziale, sicchè, a prescindere dalla correttezza di tale valutazione non inerente al tema della motivazione, l’apparato argomentativo esiste nei entro la soglia costituzionalmente esigibile.

In ordine all’omessa pronuncia, va ricordato per integrare tale vizio non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda o eccezione non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico giuridica della pronuncia.

4.2. D’altro canto, integrando la motivazione della sentenza impugnata, va evidenziato che il requisito motivazionale dell’atto impositivo esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 28375 del 2018; Cass. n. 15309 del 2021; Cass. n.27835/2025). Inoltre, come emerge dall’avviso allegato, risulta sia per gli immobili destinati ad alberghi – di cui sono indicati anche i dati catastali – sia per i locali a diversa destinazione, la categoria catastale, la destinazione, le tariffe e le aliquote applicate, oltre alle superfici tassate.

4.3. Il secondo motivo è infondato, in quanto le ragioni di contestazione si sono concentrate sulla mancata indicazione dei dati con cui sono state misurate le superfici tassabili, misurazione che il Comune ha poi affermato nel giudizio di merito, di aver estratto dalla scheda tecnica sottoscritta anche dalla società e redatta, in sede di sopralluogo, dalla concessionaria del Comune.

Una volta indicata la superficie occupata e le unità immobiliari oggetto di imposta identificate facilmente dalla proprietaria attraverso l’indicazione della loro ubicazione (ed anche dei dati catastali laddove individuati), deve ritenersi assolto l’onere motivazionale a carico dell’amministrazione comunale.

Questa Corte ha ribadito che, in tema di TARSU, in questo caso Tari, la verifica dell’adeguatezza della motivazione dell’avviso di accertamento va condotta in base alla disciplina dettata, per l’accertamento dei tributi di competenza degli enti locali, dall’art. 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006, sicché, ove l’accertamento venga effettuata sulla base dell’omesso versamento, deve ritenersi sufficiente l’indicazione nell’atto della superficie accertata o della tariffa ritenuta applicabile, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenire nell’eventuale successiva fase contenziosa (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20620 del 31/07/2019; Cass. n. 26691/2025 del 03-10-2025). E non vi è dubbio che la valutazione di sufficienza motivazionale dell’avviso resa dalla Commissione risulti conforme, in diritto, all’art. 7 legge n. 212/2000, recando sufficiente indicazione tanto dei presupposti di fatto quanto delle ragioni giuridiche della pretesa; e ciò con speciale riguardo al nucleo fondamentale della controversia, costituito appunto dalle superfici ritenute tassabili perché produttive di rifiuti non esenti dal regime di privativa(così, tra le tante, Cass., Sez. T, 27 giugno 2023, n. 18387; Cass., Sez. T, 21 giugno 2023, n. 17840, che richiama cfr. Cass., Sez. V, 28 giugno 2017, n. 16147, Cass. Sez. V, 13 febbraio 2015, n. 2928, Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. V, 19 dicembre 2022, n. 37170; Cass., Sez. 5 civ., 13 novembre 2018, n. 29093, che richiama Cass. Sez. VI/III, 28 settembre 2016, n. 19048 e, sul piano generale, Cass., Sez. U. civ., 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass., Sez. T., 25 ottobre 2022, n. 31554, che richiama Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8312, Cass., Sez. V, 19 aprile 2013, n. 9536, Cass., Sez. V, 10 dicembre 2021, n. 39283, Cass., Sez. V, 6 novembre 2019, n. 28570, Cass., Sez. V, 14 marzo 2022, n. 8156, Cass., Sez. VI/V, 11 maggio 2022, n. 14905 ed ancora Cass., Sez. I, 19 aprile 2022, n. 12481; ancora, più recentemente, Cass., Sez. T. 10 giugno 2024, n. 16096).

Non è, pertanto, necessario che l’avviso di accertamento richiami le ragioni per le quali siano state quantificate superfici maggiori rispetto a quelle denunciate. Né è necessario allegare, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, i regolamenti e le delibere, perché si rivolgono ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili (tra le tante: Cass. 23 ottobre 2006, n. 22804; Cass. 26 marzo 2014, n. 7044; Cass. 19 giugno 2018, n. 16165; Cass. 13 marzo 2019, n. 7437; Cass. 31 luglio 2019, n. 20620; Cass. 13 agosto 2020, n. 16996; Cass. 22 marzo 2021, n. 7952; Cass. 12 agosto 2021, n. 22755; Cass. 10 febbraio 2022, n. 4245), in quanto gli elementi indicati nell’atto impositivo risultano idonei a rendere intellegibili i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria, posta anche la semplicità del procedimento logico che in questi casi caratterizza la determinazione del tributo in esame, il cui ammontare viene determinato moltiplicando la tariffa, individuata sulla base della categoria, per la superficie tassata (Cass. 31 luglio 2019, n. 20620; Cass. 22 marzo 2021, n. 7952).

Va, pertanto, escluso che possa essere censurata come mancanza di motivazione l’omessa individuazione di tutte le fonti probatorie o delle indagini effettuate per rideterminare l’area, ben potendo tali indicazioni essere fornite nell’eventuale successiva fase contenziosa, in cui l’ente impositore ha l’onere di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto ed il contribuente la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (Cass., Sez. 5″, 31 luglio 2019, n. 20620; Cass., Sez. 5″, 13 agosto 2020, n. 16996).

Nel caso in esame, il Comune ha prodotto in giudizio il verbale-scheda redatta all’esito del sopralluogo svolto nel contradditorio con la proprietà per la misurazione delle superfici, superfici che necessariamente risultano più estese di quelle dichiarate, poiché l’androne come il cortile, i corridoi e le scale sono, com’è noto, ambienti che consentono la presenza umana e dunque indubbiamente produttivi di rifiuti urbani o assimilati.

Ancora, con riferimento alla completezza della motivazione dell’avviso di accertamento avente ad oggetto l’imposta, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'”an” ed il “quantum” dell’imposta: in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Sez. 5, n. 26431 dell’8/11/2017; Cass. n.3401472022).

Nella fattispecie sub iudice, non si evidenzia alcuna insufficienza motivazionale dell’avviso, tanto più che la ricorrente contesta le categorie tariffarie applicate che pertanto risultano indicate nell’avviso di accertamento, nonché le superfici tassate in quanto superiori a quelle dichiarate. In materia opera, poi, altro principio per il quale la polisistematicità del sistema tributario comporta necessariamente che, in relazione a ciascuna imposta, la esistenza e la congruità della motivazione del singolo atto impositivo sia verificata secondo le regole dettate per il tributo cui l’atto stesso afferisce (Vedi Cass. n. 5190 del 2015; n. 24267 del 2011; n. 1332 e n. 8451 del 2005, n. 17356 del 2003).

4.4. Con riferimento al terzo motivo, va escluso che possa assumere il rilievo come violazione di legge la ritenuta (dal giudice regionale) natura vincolata dell’atto, trattandosi di valutazione che ha voluto chiaramente significare solo che lo stesso era stato elaborato in base ai presupposti già accertati negli anni precedenti e non derogati dal Comune e che non ha inciso sulla valutazione di sufficienza motivazionale dell’avviso.

  1. Il quarto strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell’art, 360, primo comma, n. 3, c.p.c., deduce “l’illegittimità della sentenza sui vizi di illegittimità del Regolamento e di determinazione delle tariffe applicate nell’anno 2015 ai fini dell’invocata disapplicazione del Regolamento IUC – sez. TARI e delibere tariffarie del Comune limitatamente all’atto impugnato – Violazione dell’art. 7, comma 5, D.Lgs. 546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in comb. disp. dell’art. 1, commi 650, 651 e 652, 654 bis, 683 L. n. 147/2013 e dei criteri di cui al d..P.R n. 158/99 (art. 6) ed all. 1 (e tabelle) e relative delibere di determinazione delle tariffe applicate nell’anno 2017 che presentavano vizi di legittimità”.

Si deduce di aver contestato la legittimità del Regolamento nella parte relativa alla categorie tariffarie in quanto “non conformi alla legge nazionale ed europea secondo il principio ” chi inquina paga””, nonché di aver denunciato la violazione dell’art. 1, comma 654, legge n. 147/2013, secondo cui il gettito Tari deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, con la conseguenza che graverebbe sul Comune l’onere di provare il costo effettivo del servizio di smaltimento anche attraverso dati consuntivi e previsionali. Si sostiene che invece le delibere comunali rappresentano il costo previsionale complessivo senza indicazione delle singole voci di detto costo e che difettano nel regolamento i criteri di commisurazione della quota variabile in considerazione del generico riferimento alle tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999; nonché per non aver applicato le riduzioni dei costi previsti da Asia Spa nel 2015; per non aver ridotto le tariffe tenuto conto del sistema di raccolta differenziata e per non aver considerato le inefficienze del servizio di raccolta dei rifiuti in città.

E che, tuttavia, a fronte di tali contestazioni, la C.T.R. campana ha ritenuto di non dover disapplicare il regolamento comunale Tari, in quanto “L’ente locale, nel rispetto del principio del chi inquina paga (che non impone obbligatoriamente la misurazione puntualissima di quanto si produce, bensì la ripartizione proporzionale dei costi del servizio tra i potenziali detentori del rifiuto), per la parte variabile, può applicare i criteri del comma 651 articolo 1 legge n. 147 del 2013 che fa rinvio al D.P.R. n. 158 del 1999 (considerando i coefficienti K), o utilizzare, a discrezione, altro criterio presuntivo. Poter applicare i coefficienti nel range previsto dal D.P.R. n. 158 del 1999 rappresenta una importante facoltà, e la scelta non necessita di particolari motivazioni”. Si assume che la mancata determinazione dei criteri quantitativi determina l’illegittimità della delibera di assimilazione, sicchè il richiamo al D.P.R. n. 1658/1999 non è idoneo a rendere legittima l’individuazione dei coefficienti applicati.

Il semplice rinvio del Regolamento comunale ai parametri indicati dalle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158 del 1999 non consente di rispettare i principi sopra precisati, trattandosi di coefficienti del tutto variegati, indicati soltanto in un minimo ed in un massimo variabili per le diverse aree territoriali del Paese, che pertanto non sono suscettibili di generico ed indifferenziato richiamo, come invece è stato fatto dal Comune. È necessario, invece, che il Regolamento comunale fornisca, nell’ambito dei margini tabellari ex lege stabiliti, l’esplicita indicazione della esatta soglia prescelta, e delle categorie produttive dei rifiuti, con precisazione dal punto di vista qualitativo e quantitativo.

  1. Il quinto strumento di ricorso riproduce le medesime doglianze di cui al motivo precedente, prospettando anche il vizio di motivazione apparente della pronuncia d’appello. La sentenza risulterebbe altresì illegittima nella misura in cui “scarica” sulla società l’onere di proporre metodi di calcolo alternativi per le tariffe e perché dietro la parvenza di una decisione motivata, reca in realtà una motivazione “apparente” in quanto non è possibile desumere dal decisum il ragionamento logico-giuridico che ha condotto il Collegio giudicante ad emettere l’impugnata sentenza.
  2. I motivi in quanto osmotici possono essere esaminati congiuntamente; essi non possono avere seguito.

7.1. Essi ruotano, sostanzialmente, attorno alla questione relativa all’illegittimità del regolamento comunale per non aver indicato i costi effettivi del servizio di smaltimento dei rifiuti e senza supportare la deliberazione delle tariffe con i dati consuntivi e previsionali del costo medesimo da stabilirsi con criteri certi ed oggettivamente verificabili, da stabilirsi in relazione alla potenzialità di produzione dei rifiuti e alla tipologia dell’attività svolta.

7.2. In primo luogo, va disattesa la predicata carenza motivazionale della sentenza impugnata. Al riguardo, va evidenziato che a seguito della riformulazione del numero 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., disposta dall’art. 54 del D.L.22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile alle sentenze pubblicate dopo il giorno 11 settembre 2012 e dunque, anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame), il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al c.d. “minimo costituzionale”, sicché è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054 e succ. conf.; da ultimo, Cass. 3 marzo 2022, n. 7090). 

Questo vizio non è riscontrabile nel caso di specie, atteso che la motivazione della sentenza impugnata si caratterizza per l’ampia esplicitazione delle ragioni per le quali le tariffe applicata dal regolamento comunale risultano legittime, tenuto conto dei costi effettivi del servizio di smaltimento dei rifiuti e della irrilevanza della quantità dei rifiuti prodotti, soprattutto in considerazione di una diversa allegazione sulla congruità della tariffa applicabile.

7.3. Quanto alla dedotta illegittimità del regolamento comunale, questa Corte di legittimità ha avuto modo di specificare che la disapplicazione può effettuarsi solo in presenza di vizi di legittimità dell’atto (incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere) di tal che la contestazione della validità dei criteri seguiti dal Comune nell’adottare la delibera non è sufficiente per pervenire alla dichiarazione (incidentale) d’illegittimità della stessa, tanto più che, nell’ambito degli atti regolamentari dei comuni, esiste uno spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo, insindacabile in sede giudiziaria” (così Cass., Sez. T, 4 marzo 2015, n. 4321 e nel medesimo senso, tra le tante, Cass., Sez. T, 6 agosto 2019, nn. 20964, 20965, 20966 e la giurisprudenza ivi richiamata); il potere giudiziale di disapplicazione degli atti regolamentari, riconosciuto dall’art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 546 del 1992, non è esercitabile rispetto alla scelta tecnica amministrativa del Comune per la classificazione delle categorie con omogenea potenzialità di rifiuti, di cui all’art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993, essendo ammessa la disapplicazione solo in presenza di vizi di legittimità dell’atto, quali l’incompetenza, la violazione di legge e l’eccesso di potere (Cass. n. 16287 del 12/06/2024; Cass. n. 31461 del 03/12/2019; Cass. n. 730/2025).

7.4. Cass. 14794/2025 ha ribadito che rientra nella discrezionalità amministrativa e tecnica dell’ente impositore la concreta declinazione delle modalità applicative (da ultime: Cass., Sez. Trib., 20 giugno 2024, nn. 17038, 17051, 17058 e 17123) in ossequio ai canoni di proporzionalità, adeguatezza e necessarietà (Cass., Sez. 6-Trib., 24 febbraio 2023, n. 5744); pertanto, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all’art. 65 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (nonché della tariffa di cui all’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili (tra le tante: Cass., Sez. 5, 26 marzo 2014, n. 7044; Cass., Sez. 6-5, 30 giugno 2017, n. 16289; Cass., Sez. 6-5, 19 giugno 2018, n. 16165; Cass., Sez. 5, 15 marzo 2019, n. 7437; Cass., Sez. 5, 26 giugno 2020, n. 12783; per la giurisprudenza amministrativa, si rinvia a: Cons. Stato, Sez. 5, 22 marzo 2023, n. 2910; Cons. Stato, Sez. 5, 8 luglio 2024, n. 6021; Cass., Sez. 5, 7 gennaio 2025, n. 81). 

7.5. Per quanto concerne la doglianza relativa alla illegittimità delle delibera di approvazione delle tariffe, l’art. 68, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 demanda l’applicazione della TARSU ai regolamenti comunali, i quali devono prevedere, tra l’altro: “a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria”, mentre il comma 2, lett. b, della summenzionata disposizione prevede l’articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, “dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione…”.

7.6. Già Cass. n. 17038/2024 ha chiarito che, in materia di Tarsu/Tari, il potere giudiziale di disapplicazione degli atti regolamentari, riconosciuto dall’art. 7, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non trova applicazione in relazione alla scelta tecnica amministrativa del comune relativa alla classificazione delle categorie con omogenea potenzialità di rifiuti di cui all’art. 68, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre n. 507, essendo ammessa, viceversa, la disapplicazione solo in presenza di ben precisi vizi di legittimità dell’atto, quali l’incompetenza, la violazione di legge e l’eccesso di potere. Il concetto di omogeneità, di cui all’art. 68 del citato D.Lgs., dei beni inclusi nelle diverse categorie in cui sono raggruppate le tipologie di rifiuti deve essere verificato in astratto, fatta sempre salva la possibilità per il contribuente di dimostrare in concreto che l’imposizione manifestamente non sia commisurata ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili, posto che le deroghe indicate dall’art. 62, comma 2, e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 del medesimo D.Lgs. non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti.

7.7. Secondo la giurisprudenza amministrativa (da ultima: Cons. Stato, Sez. 5, 7 gennaio 2025, n. 81), rientra nella facoltà dell’ente comunale dare applicazione al metodo normalizzato di cui al comma 651 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (applicazione della tariffa sulla base di parametri predeterminati dal legislatore) oppure al metodo puntuale di cui al successivo comma 652 della stessa legge (applicazione della tariffa sulla base di una valutazione quantitativa dei rifiuti effettivamente producibili).

7.8. Analogamente, anche in base alla giurisprudenza comunitaria (Corte Giust., Sez. 2, 16 luglio 2009, causa C-254/08, Futura Immobiliare Srl Hotel Futura et alii vs. Comune di Casoria e ASIA Spa – vedasi anche Corte Giust., Gr. Sez., 24 giugno 2008, causa C-188/07, Comune de Mesquer vs. Total France SA et Total International Ltd), il metodo di calcolo della tariffa per i rifiuti (basata ossia “sulla stima del volume di rifiuti generato dagli utenti di tale servizio e non sul quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito”), se da un lato è frutto di discrezionalità tecnica nonché di presunzioni (ossia basato su una stima delle quantità producibili e non strettamente commisurato alle quantità effettivamente prodotte e conferite), dall’altro lato non deve essere manifestamente sproporzionato e deve tenere conto delle quantità comunque “producibili” (anche se non di quelle “prodotte”) in termini di natura e volume del rifiuto. In particolare, secondo il giudice euro-unitario: “… la normativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamento della gestione e dello smaltimento dei rifiuti urbani, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito non può essere considerata, allo stato attuale del diritto comunitario, in contrasto con l’art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12″ (par. 51);”… le competenti autorità nazionali dispongono di un’ampia discrezionalità per quanto concerne la determinazione delle modalità di calcolo di siffatta tassa” (par. 55); “Spetta pertanto al giudice a quo accertare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto che gli sono stati sottoposti, se la tassa sui rifiuti su cui verte la causa principale non comporti che taluni “detentori”… si facciano carico di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili” (par. 56).

7.9. Pertanto, in base al metodo cd. normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, i coefficienti previsti dalle tabelle allegate al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 per la determinazione della quota fissa e della quota variabile per le utenze non domestiche già tengono conto delle caratteristiche dell’attività; pertanto, qualora il coefficiente scelto dal Comune per l’applicazione del metodo normalizzato si mantenga all’interno del range previsto da tali tabelle, la tariffa non è sindacabile trattandosi di scelte rientranti nel merito della discrezionalità amministrativa (nella specie si è constatato come i coefficienti previsti per gli stabilimenti balneari fossero diversi e soprattutto sensibilmente più bassi rispetto a quelli previsti per es. per bar, pasticcerie e ristoranti o campeggi e alberghi, con conseguente infondatezza della censura di difetto di motivazione) (Cass. 14794/2025 e giur. ivi citata).

7.10. Inoltre, la legge non obbliga l’ente impositore a determinare in maniera rigorosamente omogenea e paritaria le tariffe in relazione agli immobili cui si riferisce il tributo, essendo l’amministrazione comunale titolare di un potere tecnico-discrezionale che deve necessariamente tenere conto delle peculiarità delle varie possibili fattispecie oggetto di regolamentazione in ragione delle caratteristiche del suo territorio e della produzione di rifiuti ed una tale valutazione non può giungere a contraddire le finalità stesse e la ratio del tributo.

7.11. Quest’ultimo è strumentale alle finalità, consistenti nell’idoneità e necessità del gettito tributario a coprire i costi complessivi del servizio erogato, ripartendone ragionevolmente gli oneri in coerenza alla natura di tassa e con la quantità di rifiuti potenzialmente producibili dalle varie tipologie di beni e della rispettiva capacità inquinante. La discrezionalità dell’ente territoriale nell’assumere le determinazioni al riguardo, in particolare, nello stimare in astratto la capacità media di produzione di rifiuti per tipologie, ha natura eminentemente tecnica, non “politica”. Come tale, si deve basare su una stima realistica in ragione delle caratteristiche proprie dell’imposizione; deve insomma concretamente rispettare, nell’esercizio di siffatta discrezionalità tecnica, il fondamentale e immanente principio di proporzionalità, incluse adeguatezza e necessarietà (Cass., Sez. 6 – 5, n. 16686 del 2019, Sez. 6 – 5, n. 14385 del 2020, Sez. 6 – 5, n. 25244 del 2020, Cass. Sez. 6 – 5, n. 5744 del 2023; ma in questo senso già Sez. 6 – 5, n. 2754 del 23/02/2012; Cass. n.17038 del 20 giugno 2024).

7.12. Sul tema dell’istituzione di tariffe differenziate la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, ha avuto occasione di pronunciarsi escludendo il vizio di illegittimità, ai fini della disapplicazione, nei casi in cui il comune preveda l’applicazione di specifiche tariffe per alcune tipologie di immobili o, viceversa, della medesima tariffa per determinate categorie di immobili, in quanto costituisce una scelta discrezionale che rientra nei limiti della potestà impositiva attribuita al comune dall’ordinamento, non vietata da alcuna norma statale (Cass. n. 5358 del 2020, nell’ipotesi di delibere di equiparazione tra strutture alberghiere e BEB; Sez. 6 – 5, n. 33545/2019, Rv. 656430-01 con riferimento alla tariffa della Tarsu da applicare negli istituti penitenziari).

7.13. Applicando tali principi nella specie, la contestazione della validità dei criteri seguiti dal Comune nell’adottare la delibera non è sufficiente per pervenire alla dichiarazione (incidentale) d’illegittimità della stessa, non risultando sufficiente la generica contestazione della validità dei criteri seguiti dal comune nell’adottare la delibera stessa (in motivazione Cass. Sez. 5, n. 7044 del 26/03/2014, Rv. 629885-01, cit., Sez. 5, n. 7437/2019, Rv. 653050-01; nello stesso senso sempre in motivazione Cass. Sez. 5, n. 13848/2004, Rv. 574914-01).

7.14. Per quanto riguarda la censurata applicazione indistinta della medesima tariffa alle categorie e sottocategorie si ricorda che l’imposta è dovuta, ai sensi dell’art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993, per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione, mentre le deroghe indicate dal comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti (Cass. Sez. 5, n. 18054/2016, Sez. 5, n. 1179/2004). Tale orientamento si pone in linea con il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale l’onere della prova dei fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria spetta all’amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa, mentre l’onere di provare eventuali esenzioni o riduzioni tariffarie è posto a carico dell’interessato (Cass., Sez. 5, n. 17703 del 2004, Rv. 576645 – 01, Sez. 5, n. 13086/2006, Rv. 590438-01, Sez. 5, n. 17599/2009, Rv. 609065-01, Sez. 5, n. 775/2011, Rv. 616349-01, Sez. 5, n. 627/2012, Rv. 621368-01, Sez. 5, n. 11351/2012, Rv. 623228-01, Sez. 5, n. 16235/2015, Rv. 636107-01, Sez. 5, n. 10787/2016, Rv. 639990-01, Sez. 5, n. 21250/2017, Rv. 645459-01, Sez. 5, n. 21011/2021, Rv. 662045-02, Sez. 5, n. 2623/2023, Rv. 666760-01).

7.15. Per cui, senza escludere le differenze incidenti sulla concreta produttività di rifiuti urbani, la riconduzione dei magazzini nella categoria tariffaria depositi, garages ovvero degli uffici alla categoria 11 è coerente con la classificazione legislativa e regolamentare delle attività professionali e commerciali per genera comprendenti una varietà di species eterogenee accomunate da caratteristiche similari sul piano dell’utilizzo degli spazi tassabili; ciò, in quanto la previsione regolamentare in questione trova applicazione per categoria e non per analogia, ben potendo ricomprendere attività non espressamente classificate, ma comunque assimilabili a quelle tipizzate in relazione all’uso o alla destinazione degli spazi tassabili (in termini: Cass., Sez. 6°-5, 23 febbraio 2012, n. 2754; Cass., Sez. 6°-5, 16 giugno 2021, n. 17092; Cass. del 23.02.2023, n. 5687).

7.16. In ogni caso, parte ricorrente avrebbe dovuto trascrivere nel corpo del ricorso, se non integralmente il contenuto, quanto meno la parte essenziale della disciplina secondaria, riportando gli articoli del regolamento rilevanti ai fini della decisione, neppure allegato al ricorso.

7.17. Va rilevato, invero, che, qualora con il ricorso per cassazione siano dedotti vizi relativi a regolamenti comunali, il ricorso in tanto rispetta il requisito di autosufficienza imposto a pena di inammissibilità dall’art.366 c.p.c., in quanto rechi la integrale trascrizione delle norme del regolamento evocate o abbia il testo delle norme in allegato. Per i regolamenti comunali, trattandosi di norme secondarie (rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti para primarie o sub primarie, quale lo statuto comunale), non vale invero il principio “iura novit curia” (Cass. n. 21346/2024: Cass. n. 8200/2021; n. 7928/2022; Cass. 5298/2019; Cass. n. 28570/2019; Cass. n. 19360/2018; Cass. n. 16147/2017). 

  1. Per quanto concerne la disciplina statale, in materia di quota fissa e variabile, l’art. 1, commi 641, 642 e 649, legge 147/2013, dispone che: – “Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva” (comma 641); – “La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani…” (comma 642); Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione…” (comma 649); al regolamento, adottato dall’Ente locale, viene, poi, demandato di articolare riduzioni ed esenzioni tariffarie (art. 1, cc. 659 e 682) mentre a carico del contribuente è posto l’obbligo procedurale della dichiarazione (originaria o di variazione; art. 1, commi 684 e ss.). Come è noto la TARI ha sostituito, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARSU e, successivamente, di TIA e TARES), conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria. 

8.1. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. L’art. 6 D.P.R. n. 158 del 1999- Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche, dispone: 1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal comune nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell’allegato 1 al presente decreto. 2. Per l’attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1. (v. Cass. n.17789/2024).

8.2. Relativamente alla TIA, la Corte Cost. con la sentenza n. 238/09, nel precisare la natura pubblicistica, e non privatistica, del relativo prelievo ha avuto modo di osservare che: “Tale tariffa – usualmente denominata tariffa di igiene ambientale (TIA) – “è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio” ulteriormente evidenziando che “la TIA – analogamente alla TARSU nella disciplina risultante dal disposto del comma 3-bis dell’art. 61 del D.Lgs. n. 507 del 1993 (….) e dell’art. 31, comma 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 – ha la funzione di coprire il costo dei servizi di smaltimento concernenti i rifiuti non solo “interni” (cioè prodotti o producibili dal singolo soggetto passivo che può avvalersi del servizio), ma anche “esterni” (cioè “rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico”,….., in relazione agli artt. 7, comma 2, lettere c, d, e 49, comma 2, del D.Lgs. n. 22 del 1997, per la componente fissa della TIA); – ha la funzione, cioè, di coprire anche le pubbliche spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e, quindi, non riconducibili a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente; – unica sostanziale differenza sul punto tra i due prelievi si riduce al fatto che, mentre per la TARSU il gettito deve corrispondere ad un ammontare compreso tra l’intero costo del servizio ed un minimo costituito da una percentuale di tale costo determinata in funzione della situazione finanziaria del Comune (art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993); -per la TIA il gettito deve, invece, assicurare sempre l’integrale copertura del costo dei servizi (art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997).

8.3. Dunque, posto che legge n. 147 del 2013 (art. 1, c. 651) stabilisce che il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 – disposizione normativa che, come detto, nel disciplinare i relativi criteri, articola la tariffa in una quota fissa ed in una quota variabile – non può che ribadirsi in questa sede quanto rilevato da Cass. n. 28030/2023 in ordine alla circostanza che sulla base di questa articolazione tra parte variabile e parte fissa, si è più volte osservato come, quanto appunto alla quota fissa, l’imposizione muova in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (art. 49, c. 4, cit.), ed abbia la funzione di coprire il costo dei servizi di smaltimento concernenti i rifiuti non solo cioè prodotti o producibili dal singolo soggetto passivo che può avvalersi del servizio, ma anche “esterni”, quali i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico; in modo da coprire anche le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente (v. Cass., 23 maggio 2019, n. 14038 e numerose altre).

8.4. La tariffa TARI prevede, quindi, la copertura di costi estranei alla logica della corrispondenza tra costi e benefici e riferibili, piuttosto, alla collettività e la tariffa, dunque, in considerazione della doverosità e del fondamento solidaristico della prestazione ricomprende sempre la quota fissa che, essendo connessa a servizi collettivi, indivisibili, generali, ed essendo vincolata, in gran parte al finanziamento proprio di interventi, attività, opere ed impianti ambientali, ha una funzione redistributiva di siffatti oneri e, dunque, va reclamata e riscossa nei confronti di tutti i soggetti insediati nel territorio ove vengono erogati i servizi per la gestione dei rifiuti, al di là della effettiva produzione, dato che, come membri della collettività, tutti ne traggono direttamente ovvero indirettamente un comune beneficio(v. Cass. n.23228/2024).

8.5. A questo scopo occorre, in particolare, tener conto di criteri correlati al tipo di beni immobili occupati dagli utenti, alla superficie e alla destinazione di tali immobili, alla capacità produttiva dei “detentori” dei rifiuti, al volume dei contenitori messi a disposizione degli utenti, nonché alla frequenza della raccolta, nella misura in cui tali parametri sono idonei a influire direttamente sull’importo dei costi di gestione e di smaltimento dei rifiuti.

8.6. Ebbene ciò è quanto ha accertato il giudice d’appello, laddove in motivazione ha affermato che il Comune ha adottato il criterio presuntivo per il calcolo dei costi, come gli consente la normativa primaria (art. 1, comma 651 legge n. 147 del 2013), applicando i coefficienti nel range previsto dal D.P.R. n. 158/1999, chiarendo che, in applicazione del principio ” chi inquina paga”, la determinazione dei coefficienti non esige una misurazione puntuale di quanto si produce, bensì la ripartizione proporzionale dei costi di servizio tra i produttori di rifiuti, in quanto la misurazione della capacità produttiva dell’utenza è affidata alla superficie occupata, al numero di persone che occupano i locali ovvero alla destinazione delle unità immobiliari, in guisa che l’imposizione è relazionata ad una stima astratta del volume dei rifiuti generati e non al quantitativo effettivamente prodotto.

8.7. Infine, la Corte d’Appello ha accertato la legittimità del regolamento comunale e le scelte politiche relative ai costi adottate dall’ente locale, a fronte di una generica e non puntuale eccezione concernente la sproporzione dei costi rispetto alle tariffe, nonché di una prospettazione alquanto generica di inefficienza del servizio di raccolta dei rifiuti.

8.8. Quanto alla dedotta illegittimità del regolamento per la mancata previsione di riduzioni tariffarie in presenza di un inefficiente generalizzato servizio di raccolta, in mancanza dell’allegazione e trascrizione delle norme rilevanti del regolamento comunale, la censura si rivela inammissibile.

Si osserva, in ogni caso, che sulla invocata riduzione tariffaria, la Corte non si è pronunciata, il che imponeva di censurare la decisione mediante il vizio di cui al n. 4 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., con la conseguente inammissibilità della critica sottoposta a questa corte sotto lo stigma della violazione di legge.

In ogni caso, giova chiarire che alla TARI si applica l’interpretazione già offerta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riduzioni TARSU, secondo cui “Il diritto alla riduzione presuppone l’accertamento specifico (mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell’immobile sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della richiesta riduzione) della effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari, il cui onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione, il quale deve dimostrare il presupposto della riduzione della Tarsu ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4; che consiste nel fatto obiettivo che il ‘ servizio di raccolta, istituito ed attivato: – non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione o di esercizio dell’attività dell’utente; – ovvero, vi sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio stesso…..”

In conclusione, incombe sul contribuente l’onere di allegare, dedurre e provare la sussistenza dei presupposti per beneficiare di una maggiore riduzione, graduare ulteriormente la percentuale di riduzione applicabile, tenendo conto di circostanze di fatto quali l’ubicazione dei locali o aree oggetto di tassazione all’interno della zona e la loro distanza dal più vicino punto di raccolta; in assenza di una richiesta specifica in tal senso o di una prova specifica dei presupposti per applicare la ulteriore graduazione, la riduzione non è applicabile (Cass. n. 19767/2020; n. 2612/23 in merito alla distribuzione dell’onere probatorio).

La censura va dunque disattesa.

  1. L’ultimo motivo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. reca la denuncia di nullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia del giudice di appello su questioni sollevate nei gradi di merito in violazione dell’art. 112 c.p.c., in particolare sull’eccepito vizio di nullità/illegittimità dell’avviso impugnato per violazione del procedimento amministrativo e difetto del contraddittorio in violazione dell’art. 32 del Regolamento TARI del Comune di Napoli.

9.1. Il motivo, che pone una questione di diritto che può essere decisa da questa Corte anche a fronte dell’omessa pronuncia, non ha pregio. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’obbligo generale di contraddittorio preventivo esiste unicamente per i tributi armonizzati, mentre per i tributi non armonizzati occorre una specifica previsione normativa (tra le tante: Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2015, n. 24823; Cass., Sez. 6°-5, 31 maggio 2016, nn. 11283, 11284, 11285 e 11286; Cass., Sez. 5°, 15 marzo 2017, nn. 6757 e 6758; Cass., Sez. 6°-5, 7 ottobre 2020, nn. 21616 e 21618; Cass., Sez. 5°, 1 dicembre 2020, n. 27382; Cass., Sez. 5°, 16 dicembre 2021, n. 40482; Cass., Sez. 5°, 21 dicembre 2021, nn. 41041, 41106, 41110, 41116 e 41119; n. 26447/2021; Cass. n. 11841/20220, in motiv.; Cass., Sez. 5°, 10 gennaio 2022, n. 366). Per cui, in tema di tributi “non armonizzati” (come l’IRPEF, l’IRAP o l’imposta di registro), l’obbligo dell’amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio nel corso del procedimento non sussiste (come per gli accertamenti c.d. “a tavolino”), per cui non si pone la questione di un’eventuale inosservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000 n. 212; tuttavia, tale principio non vale per i tributi “armonizzati” come l’IVA, ipotesi nella quale, tuttavia, il contribuente che faccia valere il mancato rispetto di detto termine è in ogni caso onerato di indicare, in concreto, le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo (tra le tante: Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2015, n. 24823; Cass., Sez. 6°-5, 29 ottobre 2018, n. 27420; Cass., Sez. 6°-5, 5 novembre 2020, n. 24793; Cass., Sez. 5°, 29 dicembre 2020, n. 29726; Cass., Sez. 5°, 6 luglio 2021, nn. 19176 e 19177).

  1. Segue il rigetto del ricorso. Le spese seguono il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese sostenute dal consorzio che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre 200,00 Euro per esborsi, rimborso forfettario e accessori come per legge.

Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

Conclusione

Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di cassazione del 12 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2026.


MASSIMA: In materia di tributi locali sui rifiuti (TARSU/TARI), il potere di disapplicazione del regolamento comunale ex art. 7, comma 5, D. lgs. n. 546/1992 è limitato ai vizi tipici di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) e non consente al giudice tributario di sindacare la discrezionalità tecnico-amministrativa dell’ente nella scelta dei criteri di classificazione delle categorie con omogenea potenzialità di rifiuti e nella determinazione dei coefficienti tariffari all’interno del range previsto dal D.P.R. n. 158/1999, salvo il caso di manifesta sproporzione allegata e provata dal contribuente.