Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 26 maggio 2025, n. 13996


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. PAPA Patrizia – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. GUIDA Riccardo – Relatore

Dott. AMATO Cristina – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5309/2024 R.G. proposto da:

COMUNE DI TARANTO, rappresentato e difeso dall’avvocato … ((Omissis)) che lo rappresenta e difende.                    – Ricorrente –

Contro

A.A.                                                                                                                                                                                 – Intimato –

Avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 235/2024 depositata il 25/01/2024.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.

Svolgimento del processo

  1. A.A. impugnò davanti al Giudice di pace di Taranto un verbale di accertamento di infrazione al codice della strada, redatto dalla polizia municipale di Modena (a lui notificato il 20/01/2022) per la violazione dell’art. 142, comma 8 del codice della strada, per superamento dei limiti di velocità, accertata coll’apparecchiatura automatica “autovelox”, con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Sostenne che l’accertamento era illegittimo in quanto l’apparecchiatura “autovelox” (denominata PASVC), utilizzata per il rilevamento della velocità, non era stata omologata;

  1. il Giudice di pace, con sentenza n. 1685/2022, accolse l’opposizione;
  1. sull’impugnazione dell’amministrazione, il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 235/2024, emessa nel contraddittorio della persona sanzionata, ha respinto l’appello, argomentando che, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, per la determinazione dell’osservanza o meno dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova soltanto le apparecchiature omologate, con onere per la PA di fornire la prova dell’omologazione dell’autovelox.
  1. per la cassazione della sentenza d’appello, il Comune di Taranto ha proposto ricorso con due motivi.

A.A. è rimasto intimato.

In data 23/05/2024 il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nella versione vigente ratione temporis, che è stata ritualmente comunicata alle parti. In seguito a tale comunicazione, parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. Fissata l’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c., il Comune di Taranto ha depositato una memoria illustrativa.

Motivi della decisione

  1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 45 comma 6, 142 comma 6 c.d.s., 192, 345 reg. esec. c.d.s.: la sentenza sarebbe viziata lì dove, a causa dell’erronea lettura del dato normativo, esclude che le apparecchiature approvate dal ministero dei trasporti e sottoposte a verifica di regolare funzionamento, ancorché non omologate, possano costituire fonte di prova della violazione dei limiti di velocità;
  1. il secondo motivo censura la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.: si stigmatizza il vizio di motivazione della sentenza che, nell’ottica del ricorrente, non spiega perché l’approvazione del dispositivo “autovelox” non sia sufficiente al fine del rilevamento della velocità dei veicoli;
  1. il secondo motivo, il cui esame è prioritario trattandosi di error in procedendo, è infondato: la sentenza impugnata contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, e non è perciò “apparente”, consentendo un “effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 8053 del 2014; n. 22232 del 2016; n. 2767 del 2023).

In particolare, il Tribunale illustra, con precisione, il diverso significato, anche giuridico, delle parole “omologazione” e “approvazione”, e conferma la decisione di primo grado che ha annullato la sanzione in difetto di “omologazione” dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità;

  1. il primo motivo è infondato; l’enunciato del giudice di merito è in linea con l’indirizzo sezionale, al quale il Collegio intende dare continuità (Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024, Rv. 670887 – 01; conf.: Cass. nn. 20913/2024, 12924/2025), secondo cui, in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio “autovelox” approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell’art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse.

Il Comune di Taranto, nella memoria depositata in prossimità dell’udienza, non offre argomenti per discostarsi dal principio di diritto enunciato da Cass. n. 10505/2024;

  1. il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;
  1. nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di cassazione, al quale l’intimato non ha partecipato;
  1. poiché il ricorso è deciso in conformità della proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., va applicato – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso articolo – il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferiore ad Euro 500 e non superiore a Euro 5.000. Cfr. Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023, Rv. 668909 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023, Rv. 668850 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 27947 del 04/10/2023, Rv. 669107 – 01);
  1. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento della somma di Euro 500,00, in favore della cassa delle ammende.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 21 maggio 2025.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2025.


MASSIMA: In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio “autovelox” approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell’art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse.